Criteri e modalità
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.
1.1. Il presente regolamento disciplina le assunzioni temporanee, anche correlate ad esigenze stagionali, o a tempo indeterminato, di personale dipendente, la stipulazione di rapporti di lavoro parasubordinato ad opera della SE.COM. S.p.A. per il perseguimento del proprio scopo sociale.
1.2. Non sono regolate dal presente atto le assunzioni di personale con qualifica dirigenziale, nonché il perfezionamento di contratti di consulenza con professionisti connotati da elevato grado di fiducia.
1.3. Non sono, al pari, regolate dal presente atto le assunzioni che abbiano luogo ad esito di provvedimenti di avviamento obbligatorio ovvero i provvedimenti di stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine ovvero le attività attinenti le procedure di mobilità.
1.4. Non sono regolate dal presente atto le modificazioni al contenuto dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato perfezionati dalla società con i propri dipendenti e collaboratori. Non sono, quindi, regolate dal presente atto, a titolo d’esempio, le variazioni di retribuzione, di mansioni, di posizione di lavoro, di sede e luogo di lavoro e, in genere, tutto quanto riguardi l’esercizio del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro o la negoziazione del contenuto dei contratti individuali in essere.
1.5. Le assunzioni per le quali è richiesto solo il requisito della scuola dell’obbligo, sono regolamentate dal D.Lgs. 165/2001 art. 35_1B.
Articolo 2 – Principi.
2.1. La stipulazione dei contratti di cui al precedente articolo 1.1 ad opera della SE.COM. S.p.A. dovrà aver luogo nel rispetto dei seguenti principi:
a) l’individuazione dei dipendenti avrà luogo mediante procedure di selezione il cui espletamento sia stato preceduto da adeguata pubblicità e sia stato preventivamente regolato mediante fissazione di modalità di svolgimento che:
– garantiscano l’imparzialità;
– assicurino l’economicità e la celerità del procedimento;
– ricorrano, ove sia opportuno, a sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
– adottino meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
b) il rispetto del principio di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
c) selezione affidata esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra professionisti, dipendenti o ex-dipendenti di imprese o amministrazioni o docenti o terzi adeguatamente qualificati;
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d) i compiti di selezione non potranno essere affidati a componenti di organi politici di amministrazioni socie o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni di categoria o professionali;
e) i rapporti di lavoro perfezionati ad esito della selezione saranno regolati dalle norme di diritto privato e, specificatamente, dalle disposizioni degli articoli 2094 e seguenti del Codice Civile e dalle altre leggi italiane, regionali e comunitarie in materia di rapporto di lavoro, nonché dalle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli accordi aziendali applicati dalla SE.COM. S.p.A.
Articolo 3 – Norme applicabili.
3.1. Il presente regolamento e l’attività di pubblicità e selezione poste in essere in vista del perfezionamento dei contratti di lavoro di cui al precedente articolo 1.1 costituiranno, a tutti gli effetti di legge, inviti a proporre la stipulazione del contratto da parte dei candidati e semplici valutazioni della loro idoneità.
3.2. L’indizione della selezione e la partecipazione alla medesima da parte dei candidati, non vincola la SE.COM. S.p.A., anche in caso di esito favorevole della selezione, che potrà addivenire o meno, a propria assoluta discrezione, alla stipulazione del contratto di cui al precedente articolo 1.1 oggetto della selezione.
Articolo 4 – Avvio della selezione.
4.1. L’avvio della selezione per l’individuazione dei possibili candidati alla stipulazione dei contratti di cui al precedente comma 1.1 dovrà essere disposto mediante atto del Consiglio di Amministrazione della società che rechi l’indicazione del:
a) tipo di contratto di lavoro che deve essere stipulato;
b) numero dei posti di lavoro da occupare e della corrispondente qualifica;
c) condizioni contrattuali iniziali di massima;
d) previsione, nel caso di rapporti di lavoro a termine, della facoltà di conversione a tempo indeterminato del rapporto entro i limiti e secondo le modalità consentiti dalla Contrattazione Collettiva applicata e dalla normativa vigente;
e) composizione della commissione o individuazione della persona incaricata della selezione del personale;
f) modalità di svolgimento della eventuale preselezione e/o della selezione (come, ad esempio, titoli, test, prove scritte, colloqui, prove pratiche, ecc.);
g) titolo o dei titoli e/o delle specifiche attitudini, competenze, esperienze e/o qualificazioni professionali o lavorative richieste per essere ammessi a partecipare alla selezione;
h) criterio o dei criteri di valutazione che verranno utilizzati per l’effettuazione della selezione.
4.2. L’eventuale preselezione di candidati può essere demandata a società esterna specializzata, mentre la selezione di personale con qualifica operaia a bassa specializzazione e con mansioni impiegatizie d’ordine verrà, di regola, affidata a singoli incaricati.
4.3. Potranno essere richiesti, ad insindacabile giudizio della società, titoli, qualifiche, attitudini e/o esperienze professionali o lavorative anche superiori a (o più articolate di) quelle formalmente o di regola occorrenti per l’assegnazione della specifica posizione di lavoro o del particolare incarico oggetto della selezione.
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Articolo 5 – Compensi per l’attività di selezione.
5.1. L’attività di selezione affidata a dipendenti o organi della società non comporta l’erogazione di compensi o di indennità o rimborsi di sorta, dovendosi ritenere inclusa nelle prestazioni e nei compiti ad essi affidati.
5.2. Lo svolgimento dell’incarico di selezionatore o di componente di commissioni di selezione da parte di terzi estranei sarà remunerata con un compenso d’ammontare determinato sulla base delle tariffe professionali della categoria di appartenenza o, in difetto, in base all’attività prestata e all’importanza di essa.
Articolo 6 – Pubblicità dell’avvio della selezione.
6.1. Ove non sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge o regolamentari, degli avvisi di selezione di personale, all’avvio della selezione deve essere data opportuna pubblicità in relazione all’importanza delle posizioni lavorative o degli incarichi da assegnare.
6.2. Di regola, è prevista la pubblicazione mediante affissione negli Albi Pretori dei Comuni Soci e/o inserimento sul sito internet della SE.COM. S.p.A. e/o avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale e negli spazi riservati alle comunicazioni al personale nei locali della società.
6.3. Sempre laddove non sia diversamente disposto, fra la data di inizio della pubblicazione dell’avviso di selezione negli Albi Pretori e/o sul sito internet della società e/o nei quotidiani e l’avvio della selezione devono intercorrere almeno quindici giorni.
Articolo 7 – Partecipazione alla selezione.
7.1. Per essere ammesso alla selezione il candidato dovrà presentare una domanda di partecipazione recante, fra l’altro:
a) l’accettazione del presente regolamento e di tutte le condizioni previste dall’atto di avvio di selezione e, in particolare, delle clausole di queste che attribuiscono alla selezione funzioni di mera valutazione delle proposte dei candidati e della loro idoneità, escludendo che esse valgano quali offerte al pubblico o proposte di contratto;
b) la dichiarazione, nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di pubbliche attestazioni, di possesso di tutti i requisiti, i titoli, le esperienze e le competenze richiesti per l’ammissione al procedimento e per l’attribuzione del posto di lavoro;
c) l’autorizzazione al trattamento e alla pubblicazione, in ogni forma prevista dal presente regolamento e dall’atto di avvio della selezione, di tutti i dati e le informazioni personali e di tutti gli esiti della selezione.
7.2. Nel corso del procedimento di selezione il possesso dei diversi requisiti dovrà essere opportunamente comprovato, a pena di esclusione, mediante esibizione in copia autentica o opportunamente certificata conforme ai sensi della vigente normativa di tutti i documenti occorrenti.
Articolo 8 – Attività delle commissioni o degli incaricati della selezione.
8.1. Il singolo incaricato della selezione o i membri della Commissione selezionatrice, composta da non meno di tre soggetti, sono scelti fra esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
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individuati tra professionisti, dipendenti o ex-dipendenti della SE.COM. S.p.A. o di altre imprese o amministrazioni o docenti o terzi, che siano adeguatamente qualificati, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 2.1.
8.2. La Commissione o il singolo incaricato della selezione hanno la responsabilità della procedura di esame e valutazione dei candidati, che dovranno essere condotti nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 2.1.
8.3. Di regola, le operazioni di selezione dovranno essere svolte presso la sede della SE.COM. S.p.A. e, fatto salvo per quanto attiene alle fasi di mera valutazione di prove scritte o di titoli, dovranno essere condotte in seduta pubblica. Le valutazioni dei titoli dovranno essere effettuate preliminarmente alle prove orali o scritte, mentre le prove scritte dovranno di regola essere effettuate in modo da assicurare la personalità della redazione degli elaborati e, in sede di valutazione, l’anonimato dei candidati.
8.4. Di tutte le operazioni compiute e dell’esito delle valutazioni effettuate la Commissione o il singolo incaricato della selezione dovranno redigere un apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione medesima.
8.5. Ai candidati che siano stati ammessi alla selezione compete il diritto di essere informati per iscritto dell’esito della selezione e dei risultati della medesima, fermo restando che in nessun caso la valutazione di idoneità o la collocazione in graduatoria in condizione utile per l’assunzione comporteranno per il candidato alcun diritto alla stipulazione del relativo contratto o alla percezione di qualsiasi indennizzo o risarcimento per il suo mancato perfezionamento.
8.6. Al termine della procedura l’esito delle operazioni di selezione e il relativo verbale dovranno essere trasmessi al Consiglio di Amministrazione della Società a cui compete l’approvazione della graduatoria e la decisione finale ed insindacabile di addivenire, o meno, al perfezionamento e alla stipulazione dei contratti di cui al precedente comma 1.1.
8.7. In caso di stipulazione di ulteriori contratti di cui al precedente comma 1.1 nell’arco dei 24 mesi successivi alla conclusione delle operazioni di selezione, il Consiglio di Amministrazione della Società ha facoltà, non sindacabile, di utilizzare le graduatorie formate in precedenza ovvero di avvalersi di nuove selezioni.
Articolo 9 – Perfezionamento del contratto ed avvio del rapporto.
9.1. Il rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato si costituirà esclusivamente ad esito della decisione finale ed insindacabile del Consiglio di Amministrazione della Società di addivenire al perfezionamento ed alla stipulazione del relativo contratto individuale. Prima di questa sottoscrizione nessuna pretesa alla costituzione del rapporto compete al candidato, ancorché dichiarato idoneo o utilmente collocato nella graduatoria della selezione.
9.2. Qualora il candidato dichiarato idoneo o utilmente collocato nella graduatoria della selezione non si presenti per sottoscrivere il relativo contratto o, perfezionato quest’ultimo, non prenda servizio alla data e nel luogo fissati per l’inizio dell’esecuzione del rapporto, perderà ogni diritto al posto di lavoro e verrà cancellato dalla graduatoria anche ai fini di successive eventuali assunzioni.
Articolo 10 – Pubblicità, efficacia, modifiche ed integrazioni del regolamento.
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10.1. Il presente regolamento è a disposizione degli interessati, che potranno farne richiesta di acquisizione presso la SE.COM. S.p.A. e verrà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet della società.
10.2. Il presente regolamento sarà applicato alle assunzioni, temporanee o a tempo indeterminato, di personale dipendente e alla stipulazione di rapporti di lavoro parasubordinato di cui al precedente articolo 1 disposte successivamente alla sua approvazione. Le stabilizzazioni di rapporti a tempo determinato non sono soggette al presente regolamento e, quindi, verranno disposte, previa semplice verifica di idoneità, dal Consiglio di Amministrazione della Società.
10.3. Le successive modifiche o integrazioni del presente regolamento potranno essere introdotte con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società, successivamente approvate dall’Assemblea dei Soci e dovranno essere rese pubbliche nelle medesime forme di pubblicità assicurata al presente atto.